(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall'articolo 73 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, i finanziamenti regionali per l'acquisto di scorte, necessarie per l'attivita' di avviamento del Centro zootecnico sperimentale, effettuato in nome e conto proprio dall'affittuario o dal comodatario sono considerati finanziamenti a fondo perduto erogati a favore dell'affittuario o del comodatario medesimo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 5 gennaio 1996 CECCOTTI