(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  via  di  interpretazione  autentica dell'articolo 10, terzo
comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70,  come  modificato
dall'articolo  73  della  legge  regionale  11  maggio 1993, n. 18, i
finanziamenti regionali per  l'acquisto  di  scorte,  necessarie  per
l'attivita'   di   avviamento  del  Centro  zootecnico  sperimentale,
effettuato in nome e conto proprio dall'affittuario o dal comodatario
sono considerati finanziamenti  a  fondo  perduto  erogati  a  favore
dell'affittuario o del comodatario medesimo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 5 gennaio 1996
                              CECCOTTI